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Alle ore 12,45 del 9 luglio il Senato ha convertito in Legge l’istituzione della “Giornata del Dono” prevista per il 4 ottobre di ogni anno.
Tra i promotori e firmatari dell’iniziativa, il presidente emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e il senatore Lucio Romano. Il quale nel suo intervento al Senato ha precisato che: “Il donare, che vale molto più del dono in quanto tale, è prerogativa certamente del foro interiore, nonché qualità ontologica da riconoscere e attualizzare nell’agire morale. Si dona nella discrezione del nascondimento, che spegne sul nascere l’enfasi, l’ostentazione, l’ammirazione altrui: una riservatezza che non umilia. Potrebbe sembrare improprio, appunto perché intrinsecamente connesso alle opzioni della soggettività umana, istituire per legge il Giorno del dono, o, su altro e opposto versante, addirittura tautologico, proprio perché il donare è scritto nella natura dell’essere uomo”.
Concludendo il suo discorso, il sen. Romano ha ricordato una realtà associativa che condivide la cultura del dono già da alcuni anni e che è diventata, oggi, un esempio di pedagogia sociale. In un comune della provincia di Caserta, in Campania (Aversa, ndr) un gruppo di volontari gestisce la Libreria sociale “Il dono”, il cui presidente è il professor Fortunato Allegro, il quale si è detto felice di questa iniziativa legislativa e che donare agli altri è un atto di amore verso sé stessi.
Di seguito l’intervista rilasciataci nella sede della Libreria “Il dono” di Aversa, dal senatore Lucio Romano e dal prof. Allegro.
G. Clausino
Il testo della Legge che istituisce la Giornata Nazionale del Dono:
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.
Identico
Art. 2.
1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all’articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l’idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.
Identico
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
1. Il «Giorno del dono» di cui all’articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Per info sulla libreria Il dono
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